DECRETO LEGGE 14
MARZO 2005 N. 35 (in Gazz. Uff.,
16 marzo, n.62).
Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Articolo 14
ONLUS e terzo settore.
1.
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone
fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10, commi
1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, nonché quelle erogate
in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dell’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui a comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico, ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1, la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) è
aggiunta, infine, la seguente:”1-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compreso l’Istituto Superiore di sanità e l’Istituto Superiore per
b) All’articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: “o finalità di ricerca scientifica” sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto Superiore di sanità e l’Istituto Superiore per la prevenzione e Sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.
8.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito in
favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n.388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compreso
l’Istituto Superiore di sanità e l’Istituto Superiore per
Articolo 22.
Erogazioni liberali.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: “i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)”;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) “ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)”;
b) all’art. 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: “c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per l’importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;
c) all’art. 110 bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis “sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 13-bis”;
d) all’art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis “ sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 13-bis”;
e) all’art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis” sono sostituite dalle seguenti:”oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) ed i-quater) del comma 1 dell’art. 13-bis”.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.